Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive nei settori professionistici e dilettantistici, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre e il rispetto delle misure di sicurezza, sono consentite: l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati; le attività dei centri di riabilitazione e dei centri di addestramento e delle strutture in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.
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